Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, in caso di acquisto congiunto di un immobile ad uso di abitazione principale, è stabilita l'esenzione dall'imposta di registro, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.